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FERRAGOSTO | L'ordinanza

Gela: vietati i falò in spiaggia, consumo di alcolici solo nei locali. Stop alle bottiglie in vetro


di Redazione

Gela: vietati i falò in spiaggia, consumo di alcolici solo nei locali. Stop alle bottiglie in  vetro
attualità
14 Ago 2024

Vietati i falò, trasporto di legna, carbone o altro materiale utilizzato per l’accensione di fuochi in spiaggia. Vietato anche il trasporto in spiaggia di alcolici se non il consumo di bevande all’interno o nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi, quali verande, gazebo, dehor. Lo prevede un’ordinanza, firmata dal sindaco, nel solco di direttive e norme oramai consolidate nel paese, che mirano a garantire un Ferragosto sereno e in sicurezza. Il divieto è anche esteso all’utilizzo di bottiglie in vetro in spiaggia.

Questo il testo integrale dell’ordinanza:

Considerato che nel periodo di Ferragosto, con particolare riferimento alla notte tra il 14 ed il 18 agosto, le spiagge del litorale di Gela vengono prese d’assalto da un numero esorbitante di persone, tra cui è invalsa la consuetudine di procedere all’accensione incontrollata di falò, in violazione dell’art. 3 punto 6 del D.D.G. dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007;

Considerato che negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano una situazione di preoccupante ordine pubblico;

Considerato, inoltre, che, a causa dell’alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili dalle Forze dell’ordine e dalle Forze di vigilanza, con serio pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, che negli anni passati si sono registrate gravi problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile di rifiuti;

Rilevato che nel predetto periodo di Ferragosto è invalsa la consuetudine di migliaia di giovani di radunarsi sulle spiagge libere, con conseguente concreto pericolo di creare occasioni di assembramento non controllabili, né contrastabili, anche in considerazione dell’esiguo numero di forze dell’ordine e di personale volontario preposto alla sorveglianza.

Valutato che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all’accensione dei suddetti fuochi sull’arenile ed in prossimità delle aree demaniali marittime, dalle ore 00.00 del 14 agosto alle ore 24.00 del 18 agosto 2024;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza;

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

VIETARE dalle ore 00.00 del 14 agosto 2024 sino alle ore 24.00 del 18 agosto 2024, la detenzione, a qualsiasi titolo ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Gela ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.
VIETARE dalle ore 00.00 del 14 agosto 2024 sino alle ore 24.00 del 18 agosto 2024 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all’interno dei locali e fatta salva l’attività lavorativa dei distributori delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco, purchè adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.
DIVIETO DI INTRODURRE, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Gela;
Alla GHELAS spa del Comune di Gela, di predisporre un servizio per la rimozione di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Gela, su richiesta delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto;
AVVERTE

Che l’inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti (art 7 bis D.lgs 277/2000) . Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Gela e l’invio alla Prefettura di Caltanissetta, Al Presidente della Regione Siciliana, alla Questura di Caltanissetta, All’A.R.T.A., Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Al Reparto Territoriale e Comando Stazione Carabinieri di Gela, al Gruppo Guardia di Finanza di Gela, al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Gela, alla GHELAS spa del Comune di Gela, alla Impianti Srr. Di dare la massima diffusione della presente ordinanza, mediante la pubblicazione a mezzo stampa, a cura dell’ufficio del Gabinetto del Sindaco.

INVITA

I rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti, tutti i gestori di attività commerciali, a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.


Redazione
Today 24 è un quotidiano on line indipendente, fondato nel 2014 da Massimo Sarcuno. Ogni giorno racconta i fatti e le notizie di Gela, Niscemi, Riesi, Butera, Mazzarino e di molti altri comuni del comprensorio. In particolare l’area del Vallone.