Gela: niente seggio a Cavallo, la Consulta: «Norma regionale illegittima»
di Redazione
La Corte Costituzionale dichiara illegittima una norma di interpretazione autentica del legislatore regionale sulla attribuzione del premio di maggioranza. La Consulta ha infatti ritenuto fondata una questione sollevata dal Tar Sicilia di Palermo e che parte da un ricorso proposto da Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela”, collegata al candidato sindaco sconfitto Spata. Con il ricorso la candidata ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo di una altra candidata, Romina Adriana Morselli, attuale assessore dei Lavori pubblici, espressione di una lista collegate al sindaco, Lucio Greco. Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo le elezioni, la Regione, con l’articolo 3 della legge 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto una nuova modalità di arrotondamento del premio di maggioranza che sarebbe, nel caso il questione, favorevole alla dottoressa Cavallo. Sulla base della norma, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Di contro, in assenza della norma, ovvero di declaratoria di sua illegittimità Costituzionale, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato visto l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che è favorevole alla Morselli.
Con apposita memoria, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nell’interesse della Morselli – hanno chiesto al Tar Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale in ordine alla norma di interpretazione autentica. Il Tar Sicilia aveva sospeso il giudizio e dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma.
In particolare, il Tar ha rilevato che la norma di interpretazione autentica “appare del tutto irrazionale” – giacché adottata “in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” – e si pone “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’articolo 3 della carta costituzionale in quanto, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la sua formulazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.
Il tribunale amministrativo ha anche sottolineato che la norma viola l’articolo 24 della Costituzione giacché “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente” e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo”.
Romina Morselli ha depositato innanzi alla Consulta una memoria, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della norma di interpretazione autentica.
La Corte, presieduta da Giuliano Amato, ha dichiarato incostituzionale la norma regionale siciliana, rilevando che essa, in contrasto al principio di ragionevolezza, attribuisca alla “disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario”, produca “effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale (materia in cui “affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo”), violi “l’affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori)”. La sentenza della Corte avrà un’immediato impatto sul contenzioso promosso innanzi al Tar dalla dottoressa Cavallo. Il tribunale amministrativo non potrà che prendere atto dell’incostituzionalità della norma e confermare l’avvocato Romina Morselli nella carica di consigliere comunale di Gela. Morselli che, come noto, ha recentemente accettato la carica di assessore, liberando, di fatto un seggio in aula appannaggio del primo dei non eletti della lista Un’Altra Gela.